Cassation appeal dismissed for alleging motivation defects instead of legal violation in peace court appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's judgment suffered from defects in reasoning, but the Court held that such complaints are not permissible in cassation proceedings for peace court appeals. Consequently, the Court ruled that only violations of law can be raised at this stage, rendering the appeal invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 39-bis, d.lgs. n. 274/2000: In appeals against second-instance judgments for offenses tried by the peace court, cassation remedies are limited to violations of law, excluding complaints regarding defects in the reasoning of the judgment.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIORNO CIRIACO nato a BELVEDERE MARITTIMO il 23/03/1974 avverso la sentenza del 13/05/2022 del TRIBUNALE di AOSTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 33722/2022 Considerato che la sentenza della Tribunale di Aosta impugnata ha confermato la pronunzia del Giudice di Pace di Aosta con la quale Di Giorno Ciriaco era stato condannato per il reato di lesioni personali; Ritenuto che il motivo unico di ricorso, che denunzia vizi di motivazione, non è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.
Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso