Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12580/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12580/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12580/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUMITRU BIANCA nato il 25/02/1998 avverso la sentenza del 02/05/2022 del TRIBUNALE di MACERATAdato avyrsó alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; 'N RG 33701/2022 Rilevato che Dimitru Bianca ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Macerata pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di furto aggravato; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12580/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione motivi che possono invocarsi difetto di motivazione invocazione di motivi legali motivi validi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUMITRU BIANCA nato il 25/02/1998 avverso la sentenza del 02/05/2022 del TRIBUNALE di MACERATAdato avyrsó alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; 'N RG 33701/2022 Rilevato che Dimitru Bianca ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Macerata pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di furto aggravato; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente