Ordinanza — n. 12579/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAPONI FABIO nato a ASCOLI PICENO il 27/01/1976 DI GIROLAMO ILARIA nato_a ASCOLI PICENO il 29/04/1988 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; t RG 33686/2022 Rilevato che gli imputati Caponi Fabio e Di Girolamo Ilaria ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza di condanna, anche agli effetti civili, del Tribunale di Ascoli Piceno e rideterminato la pena , per entrambi, in mesi due di reclusione per il reato di tentata violazione di domicilio e minaccia; Ritenuto che il motivo unico del ricorso proposto da Di Girolamo Ilaria, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione agli artt. 612 e 614 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12579/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 612 e 614 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAPONI FABIO nato a ASCOLI PICENO il 27/01/1976 DI GIROLAMO ILARIA nato_a ASCOLI PICENO il 29/04/1988 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; t RG 33686/2022 Rilevato che gli imputati Caponi Fabio e Di Girolamo Ilaria ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza di condanna, anche agli effetti civili, del Tribunale di Ascoli Piceno e rideterminato la pena , per entrambi, in mesi due di reclusione per il reato di tentata violazione di domicilio e minaccia; Ritenuto che il motivo unico del ricorso proposto da Di Girolamo Ilaria, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione agli artt. 612 e 614 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, si limita ad apodittiche censure di singole omissioni motivazionali, senza individuarne l'impatto rispetto alla sentenza impugnata; Ritenuto che il motivo unico del ricorso proposto da Caponi Fabio, che lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 56, 612 e 614 cod. pen. e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è versato in fatto giacché oppone, al logico costrutto della Corte territoriale, considerazioni sul merito della regiudicanda non valutabili da questa Corte, sia in punto di responsabilità che quanto al diniego della circostanza attenuante della provocazione, peraltro non invocata con l'atto di appello;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023 Il Co