Cassation court annuls appeal judgment due to statute of limitations extinguishing aggravated theft charge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Florence Court of Appeal's decision which had partially acquitted the defendant of aggravated theft based on the statute of limitations. The appellant argued for the annulment of the appeal judgment citing prescription, while the lower court had excluded the aggravated charge but convicted for theft in a residence. The supreme court ruled that the statutory limitation period for the aggravated offense had expired, necessitating the annulment of the conviction for that specific crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 c.p.; Art. 160 c.p.: The statute of limitations extinguishes the criminal action for the aggravated offense, requiring the annulment of the conviction for that specific charge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAGLIOCCA TERESA natq a BARI il 08/09/1965 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 33580/2022 Letta la memoria dell'Avv. Aurora Matteucci, per il ricorrente, che ha insistito per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza di condanna di Magliocca Teresa, dichiarando non doversi procedere per il delitto di furto aggravato di cui al capo A) dell'imputazione in quanto estinto per prescrizione, escludendo la recidiva specifica e rideterminando la pena per il delitto di furto in abitazione (così riqualificato in primo grado) di cui al capo B) dell'imputazione in mesi 9 di reclusione ed euro 500,00 di multa;
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, proponendo due motivi: inosservanza della legge penale in relazione all'esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena; vizio di motivazione su prognosi di astensione dalla commissione di ulteriori reati e reiterabilit del beneficio della sospensione condizionale della pena;
3. Come risulta dagli atti, il ricorso non è manifestamente infondato quanto alle ragioni poste a base del diniego della sospensione condizionale della pena, sicché, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 1 luglio 2022 è decorso il termine di prescrizione del reato, facendo riferimento alla pena edittale prevista per il reato di cui all'art. 624-bis, comma 1, cod. per). vigente all'epoca dei fatti. Ritenuto, inoltre, che non sussistono elementi per pervenire al proscioglimento dell'imputata con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., giacché non vi è evidenza di cause di proscioglimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274); Rilevato che la sentenza di annullamento senza rinvio può essere emessa dalla Settima Sezione (par. 63.2 delle Tabelle); P. Q. M. annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il