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Ordinanza — n. 12577/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and mere factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12577/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated theft, arguing violations regarding public exposure and attempted crime classification. The court rejected these claims because they merely reiterated arguments already dismissed by the lower court without providing specific, critical analysis.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must contain specific critical arguments against the lower court's reasoning; mere complaints on facts or repetition of previously rejected grounds render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation reiteration of rejected grounds public exposure aggravating circumstance attempted crime classification aggravamento della pena gravi addebiti penali truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SMOPECH GIACOMO nato a PRATO il 28/10/1996 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE g dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; h RG 33575/2022 Rilevato che Smopech Giacomo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato condannato per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che, il primo motivo in cui si articola il ricorso — con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell' aggravante dell'esposizione alla pubblica fede — non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto nonché ihdeducibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata;

Rilevato che, il secondo motivo di ricorso — con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione del fatto all'ipotesi del tentativo — è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente