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Ordinanza — n. 12573/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12573/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12573/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATUZZO MIRKO nato a PALERMO il 26/05/1995 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 33442/2022 Rilevato che l'imputato Amatuzzo Mirko ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo che lo aveva condannato per il reato di tentato furto pluriaggravato; Ritenuto che il motivo unico di ricorso — che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12573/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario indennità di patrocinio legittimazione a ricorrere spese di gratuito patrocinio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATUZZO MIRKO nato a PALERMO il 26/05/1995 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 33442/2022 Rilevato che l'imputato Amatuzzo Mirko ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo che lo aveva condannato per il reato di tentato furto pluriaggravato; Ritenuto che il motivo unico di ricorso — che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid