Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Asaro Gioachino inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the confirmation of his aggravated theft conviction but failed to provide specific arguments against the lower court's reasoning. The court ruled that the appeal merely repeated points already rejected in the second instance without offering a substantive critique.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected or if it fails to provide specific, reasoned criticism of the judgment under review.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASARO GIOACHINO nato a CANICATTI' il 18/02/1968 avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 33391/2022 Rilevato che l'imputato Asaro Gioachino ricorre contro la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso — con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità — è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Considerato che il medesimo motivo di ricorso, quando lamenta il mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. è aspecifico rispetto alle ragioni che avevano condotto al diniego del proscioglimento da parte della Corte di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023 Il Consiglie