Ordinanza — n. 12571/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: INGRASSETTO VITO nato a MAZARA DEL VALLO il 13/10/1974 LA MASA LUISA nato,a MAZARA DEL VALLO il 13/10/1987 avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 33366/2022 Rilevato che gli imputati Ingrassetto Vito e La Masa Luisa ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo che dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse della La Masa (condannata in primo grado per furto pluriaggravato) e confermava la condanna di Ingrassetto per i reati di furto pluriaggravato e invasione di edifici;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 585, comma 4 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12571/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il ricorso proposto nell'interesse di La Masa Luisa — che contesta il giudizio di inammissibilità dell'appello — è del tutto generico circa le ragioni per cui il gravame di merito sarebbe stato specifico; Rilevato, pertanto, che i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: INGRASSETTO VITO nato a MAZARA DEL VALLO il 13/10/1974 LA MASA LUISA nato,a MAZARA DEL VALLO il 13/10/1987 avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 33366/2022 Rilevato che gli imputati Ingrassetto Vito e La Masa Luisa ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo che dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse della La Masa (condannata in primo grado per furto pluriaggravato) e confermava la condanna di Ingrassetto per i reati di furto pluriaggravato e invasione di edifici;
Considerato che il ricorso proposto da Ingrassetto Vito — che denunzia vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche — è inammissibile in quanto privo di confronto con la sentenza impugnata, che ha negato il beneficio in ragione dei precedenti penali dell'imputato e dell'assenza di dati positivi, tale non potendo ritenersi quello indicato nel ricorso, vale a dire l'avere sottoscritto il verbale di verifica dei tecnici ENEL; Considerato che i motivi aggiunti presentati nell'interesse di Ingrassetto dal suo difensore — con cui si chiede il proscioglimento per mancanza di querela ovvero il rinvio dell'udienza a data successiva al 30 marzo 2023 — sono inammissibili per essere inammissibile il motivo principale, a norma dell'art. 585, comma 4 cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso proposto nell'interesse di La Masa Luisa — che contesta il giudizio di inammissibilità dell'appello — è del tutto generico circa le ragioni per cui il gravame di merito sarebbe stato specifico; Rilevato, pertanto, che i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi