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Ordinanza — n. 12570/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic first ground and discretionary second and third grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12570/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the first ground as generic due to a lack of critical analysis regarding the statutory presumption of non-grave nature. The second and third grounds were dismissed because they concern the sentencing dosage and the balancing of circumstances, which fall within the exclusive discretion of the trial court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the first ground is generic and lacks critical analysis, while grounds concerning sentencing dosage or the balancing of circumstances are inadmissible as they pertain to the discretionary judgment of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic ground sentencing dosage balancing circumstances discretionary judgment non-punishability procedural costs raggiungimento del valore soglia

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 131 bis cod. pen
pen.; Rilevato che, il primo motivo di ricorso — con cui si chiede il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMICO ANDREA nato a PALERMO il 26/12/1999 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che Amico Andrea ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha parzialmente riformato, derubricando il fatto da consumato a tentato, la sentenza di primo grado, con la quale il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all'art. 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen.; Rilevato che, il primo motivo di ricorso — con cui si chiede il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

— risulta generico, nella misura in cui non è scandito dall'analisi critica delle statuizioni sul punto della sentenza gravata; va rilevato, a ben guardare, che la principale delle rationes decidendi che hanno condotto la Corte territoriale al rigetto del motivo di appello, ossia il superamento del massimo edittale di cui al previgente art.131 bis cod. pen., oggi pone il problema della sopravvenienza del d.lgs. 150/2022, che ha spostato il baricentro della presunzione di non scarsa tenuità del fatto dal massimo al minimo edittale; ciò nonostante, il motivo appare comunque inammissibile perché il giudice di merito, nel motivare il diniego, ha fatto anche riferimento ad un altro elemento ostativo alla concessione della causa di non punibilità, ulteriore rispetto alla soglia quantitativa, quale l'importo economico della refurtiva, non frazionabile tra i correi (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato); considerato che, su quest'ultimo aspetto, l'osservazione del ricorrente secondo cui il danno non sussiste per essere il delitto tentato e non consumato non tiene conto che il danno va verificato proiettandolo rispetto a quello che sarebbe derivato dalla fattispecie consumata, che nel caso di specie non poteva dirsi lieve;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — con cui la parte lamenta la determinazione del trattamento punitivo — non è consentito in sede di legittimità, dal momento che afferisce alla dosimetria sanzionatoria — benché questa sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione (cfr. pag. 3 sentenza impugnata); Considerato che il terzo motivo di ricorso — con cui si contesta l'esito del giudizio di bilanciamento delle opposte circostanze — non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estenso