Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12461/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12461/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12461/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARNABA' DEBORA nato a BARI il 11/07/1995 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza di assoluzione emessa in primo grado, ha condannato Barnabà Debora per il reato di cui agli artt. 624-625 cod. pen.; - che il motivo di ricorso, in tutte le censure nelle quali è articolato, è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il consigliere es

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12461/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624-625 cod. pen.; - che il motivo di ricorso, in tutte le censure nelle quali è articolato, è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il consigliere es

Parole chiave

Generato dall'IA
commisurazione della pena per rapina revisione della sentenza penale aggravamento della pena rimborso del debito pena accessoria corruzione nell'esecuzione forzata
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARNABA' DEBORA nato a BARI il 11/07/1995 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza di assoluzione emessa in primo grado, ha condannato Barnabà Debora per il reato di cui agli artt. 624-625 cod. pen.; - che il motivo di ricorso, in tutte le censure nelle quali è articolato, è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il consigliere es