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Ordinanza — n. 12455/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12455/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12455/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCHETTI FRANCO nato a ROSSANO il 27/10/1982 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di SACCHETTI FRANCO per i delitti di tentata rapina impropria (capo A) e di lesioni dolose in danno di Cervellera Cosimo Domenico (capo B), dichiarato estinto per prescrizione il delitto di cui al capo B), ha rideterminato la pena per il residuo reato, in relazione al quale ha confermato la dichiarazione di responsabilità; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12455/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCHETTI FRANCO nato a ROSSANO il 27/10/1982 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di SACCHETTI FRANCO per i delitti di tentata rapina impropria (capo A) e di lesioni dolose in danno di Cervellera Cosimo Domenico (capo B), dichiarato estinto per prescrizione il delitto di cui al capo B), ha rideterminato la pena per il residuo reato, in relazione al quale ha confermato la dichiarazione di responsabilità; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

Parole chiave

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tentata rapina scippo commisurazione della pena per rapina reato flagrante furto di lieve entità danneggiamento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCHETTI FRANCO nato a ROSSANO il 27/10/1982 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di SACCHETTI FRANCO per i delitti di tentata rapina impropria (capo A) e di lesioni dolose in danno di Cervellera Cosimo Domenico (capo B), dichiarato estinto per prescrizione il delitto di cui al capo B), ha rideterminato la pena per il residuo reato, in relazione al quale ha confermato la dichiarazione di responsabilità; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che contesta la correttezza in diritto nonché la logicità e la congruenza, rispetto alle prove acquisite, della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non sono consentiti in sede di legittimità, vuoi perché costituite da mere doglianze in punto di fatto (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Rv. 253227) - articolate, cioè, senza dedurre specifici, inopinabili e decisivi travisamenti delle emergenze istruttorie -, vuoi perché prive di qualsivoglia confronto, men che meno critico, con il tenore dell'argomentazione sviluppata al riguardo nella sentenza impugnata (vedasi, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, oltre ad essere affetto da conclamata genericità, avuto riguardo all'ampia e corretta motivazione rassegnata nella sentenza impugnata in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata e ritenuta recidiva reiterata specifica (cfr. pag. 4), deduce censure non consentite in questa sede, perché, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931); che parimenti generiche e non consentite in questa sede risultano le doglianze in punto di commisurazione della pena, essendo stata quella irrogata al ricorrente determinata in misura prossima al minimo edittale previsto per la fattispecie di tentata rapina; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio