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Ordinanza — n. 12453/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds and failure to address specific factual findings regarding the defendant's identity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12453/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Abdassalem Trabelsi inadmissible. The appellant argued for a violation of procedural articles and the illogical nature of the lower court's reasoning, but the court found the grievances generic, disordered, and failing to engage with the specific evidence establishing the defendant's identity. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 189, 192, 213, 214 c.p.p.: The Court of Cassation rejects a cassation appeal if the grounds are generic, disordered, and fail to specifically address the factual reasoning of the lower court, particularly regarding the attribution of criminal conduct to the accused.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal failure to address facts procedural preclusion attribution of criminal conduct abbandono del procedimento per truffa carenza di legittimazione verosimiglianza della persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 189 c.p.p.
Art. 192 c.p.p.
Art. 213 c.p.p.
Art. 214 c.p.p.
art. 606 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019
(Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRABELSI ABDASSALEM nato il 15/07/1984 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a Trabelsi Abdassalem per il delitto di cui all'art. 624-bis, comma 2, cod. pen..

2. Il ricorso per cassazione è affidato ad un unico motivo, a più censure.

3. Il ricorso è inammissibile. Il proposto motivo, che lamenta «assenza di correlazione tra devoluto e decisione», illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché violazione degli artt. 189, 192, 213, 214 cod. proc. pen., è generico, in primo luogo perché si sviluppa mediante un'esposizione disordinata, prolissa e caotica, che fuoriesce dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, Rv. 276748), in secondo luogo, perché non si confronta con le ragioni ostese dalla Corte territoriale a sostegno dell'individuazione del Trabelsi quale autore del reato (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata, in cui sono dettagliatamente riportate e valutate le risultanze processuali atte a comprovare in modo convergente la certa riconducibilità a Trabelsi della condotta delittuosa).

I rilievi difensivi finiscono, oltretutto, per eccepire il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217).

4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il