Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12452/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic for generic violation of mitigation circumstances reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12452/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Vincenzo Carmelo Famoso's appeal inadmissible due to the generic nature of his arguments regarding statutory mitigation. Famoso contested the denial of mitigation under Article 62-bis of the Penal Code, claiming it should prevail over aggravating circumstances. The court rejected this because the lower court's reasoning was sufficiently motivated and not arbitrary, making the decision unreviewable at this stage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 69 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal alleging a violation of mitigation provisions or a defect in reasoning regarding the balance between mitigating and aggravating circumstances is inadmissible if the lower court's decision is based on sufficient motivation and lacks arbitrariness.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal mitigating circumstances aggravating circumstances unreviewable decision sufficient motivation penal code inadmissible appeal partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 69 cod. pen.
- che il proposto motivo - che denuncia la violazione dell'art. 69 cod. pen. e il vizio di motivazione sotteso al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art.
Art. 62-bis cod. pen.
e il vizio di motivazione sotteso al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod.
art. 69 cod. pen
- che il proposto motivo - che denuncia la violazione dell'art. 69 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
e il vizio di motivazione sotteso al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAMOSO VINCENZO CARMELO nato a CATANIA il 26/07/1989 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che FAMOSO VINCENZO CARMELO ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 13 gennaio 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 5, cod. pen.;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo - che denuncia la violazione dell'art. 69 cod. pen. e il vizio di motivazione sotteso al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. in regime di prevalenza sulle aggravanti, siccome contestate e ritenute, è generico, avuto riguardo al tenore dell'argomentazione sviluppata dalla Corte territoriale a sostegno della statuizione impugnata, e non consentito in questa sede, tenuto conto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze ove - come nel caso di specie - non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, ma siano, invece, sorrette da sufficiente motivazione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), sono insindacabili nel giudizio di legittimità (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il consigliere es