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Ordinanza — n. 12451/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12451/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12451/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASTIANINI PAOLO nato a GENOVA il 27/02/1968 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Catania ha confermato la condanna inflitta a Bastianini Paolo per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un solo motivo; - che il proposto motivo, che denuncia violazione degli artt. 56 e 624 cod. pen. e vizio di motivazione, è generico, essendo affidato a deduzioni prive di confronto critico con le ragioni poste a fondamento della confermata qualificazione giuridica del fatto alla stregua di furto consumato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), interamente versato in fatto (e come tale non consentito in questa sede, giacché non accompagnato dall'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamento di elementi probatori) e, comunque, manifestamente infondato al lume del principio di diritto secondo cui, ai fini della consumazione del delitto di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l'autonoma disponibilità dell'agente (Sez. 4, n. 13505 del 04/03/2020, Rv. 279134;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12451/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un solo motivo; - che il proposto motivo, che denuncia violazione degli artt. 56 e 624 cod. pen. e vizio di motivazione, è generico, essendo affidato a deduzioni prive di confronto critico con le ragioni poste a fondamento della confermata qualificazione giuridica del fatto alla stregua di furto consumato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), interamente versato in fatto (e come tale non consentito in questa sede, giacché non accompagnato dall'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamento di elementi probatori) e, comunque, manifestamente infondato al lume del principio di diritto secondo cui, ai fini della consumazione del delitto di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l'autonoma disponibilità dell'agente (Sez. 4, n. 13505 del 04/03/2020, Rv. 279134;

Parole chiave

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tentato furto furto aggravato furto di lieve entità reato flagrante azione penale caso poco grave
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASTIANINI PAOLO nato a GENOVA il 27/02/1968 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Catania ha confermato la condanna inflitta a Bastianini Paolo per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un solo motivo; - che il proposto motivo, che denuncia violazione degli artt. 56 e 624 cod. pen. e vizio di motivazione, è generico, essendo affidato a deduzioni prive di confronto critico con le ragioni poste a fondamento della confermata qualificazione giuridica del fatto alla stregua di furto consumato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), interamente versato in fatto (e come tale non consentito in questa sede, giacché non accompagnato dall'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamento di elementi probatori) e, comunque, manifestamente infondato al lume del principio di diritto secondo cui, ai fini della consumazione del delitto di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l'autonoma disponibilità dell'agente (Sez. 4, n. 13505 del 04/03/2020, Rv. 279134;

Sez. 4, n. 21757 del 30/03/2004, Rv. 229167;) - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il consigliere estensore I