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Ordinanza — n. 12448/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12448/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12448/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FURIA ANTONINO nato a TROINA il 04/06/1939 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che FURIA ANTONINO ricorre per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 9 dicembre 2021 che riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di furto aggravato di energia elettrica;

Regesto Legislator

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art. 54 cod. pen; Ordinanza — n. 12448/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FURIA ANTONINO nato a TROINA il 04/06/1939 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che FURIA ANTONINO ricorre per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 9 dicembre 2021 che riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di furto aggravato di energia elettrica;

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia diritto all'antenna furto di lieve entità imposta sull'energia materiale elettrico e apparecchiature radio

Disposizioni normative citate

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art. 54 cod. pen
- che entrambi i motivi di ricorso, che denunciano violazione dell'art. 54 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FURIA ANTONINO nato a TROINA il 04/06/1939 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che FURIA ANTONINO ricorre per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 9 dicembre 2021 che riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di furto aggravato di energia elettrica;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che entrambi i motivi di ricorso, che denunciano violazione dell'art. 54 cod. pen. e vizio della motivazione rassegnata a sostegno del diniego di riconoscimento della scrinninante dello stato di necessità, sono generici e non consentiti in questa sede, posto che risultano meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese nella sentenza impugnata (cfr., in particolare, pag. 2), e, comunque, affidati a censure con le quali, contrapponendosi un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, invece, quivi preclusa, in assenza di allegazione di specifici, inopinabili, e decisivi loro fraintendimenti; - che il primo motivo è, tra l'altro, manifestamente infondato, posto che la giurisprudenza di questa Corte nega che la situazione di indigenza sia di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità, difettandone gli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, osservando, oltretutto, che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, Rv. 265888); elementi questi, sui quali, ancorché decisivi, il ricorrente è rimasto silente; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il consigliere estensor