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Ordinanza — n. 12447/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12447/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12447/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGINTARU STEFAN nato il 30/07/1994 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Catania ha confermato la condanna in primo grado inflitta a ad Argintaru Stefan limitatamente al delitto di cui all'art. 614, comma 4, cod. pen. (capo B), con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, con un solo motivo;

Regesto Legislator

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art. 614 cod. pen; Ordinanza — n. 12447/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 614, comma 4, cod. pen. (capo B), con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, con un solo motivo;

Parole chiave

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violazione di domicilio detentore del domicilio intenzione di stabilirsi durevolmente luogo del reato luogo del sequestro tentata violenza carnale

Disposizioni normative citate

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art. 614 cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Catania ha confermato la condanna in primo grado inflitta a ad Argintaru Stefan limitatamente al delitto di cui all'art. 614, comma 4, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGINTARU STEFAN nato il 30/07/1994 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Catania ha confermato la condanna in primo grado inflitta a ad Argintaru Stefan limitatamente al delitto di cui all'art. 614, comma 4, cod. pen. (capo B), con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, con un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, con il quale si denuncia l'erronea applicazione dell'art. 614 cod. pen., è manifestamente infondata, posto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la circostanza aggravante dell'essere l'autore del delitto di violazione di domicilio "palesemente armato" ricorre pur quando tale condotta sia diretta alla consumazione di ulteriori reati, perché detta circostanza è normativamente considerata come agevolatrice della violazione dell'altrui domicilio, indipendentemente dall'intenzione del soggetto agente ed a prescindere dalla percezione che ne abbia la persona offesa (Sez. 2, n. 29506 del 10/06/2009, Rv. 244437), di modo che nulla rileva il fatto che, nel caso di specie, l'uso dell'arma che l'imputato portava seco fosse strumentale alla commissione di altro reato, ossia quello di lesioni; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consi