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Ordinanza — n. 12445/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12445/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12445/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARCES HUAYTALLA GUIDO ANDRES nato il 10/03/1992 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato che GARCES HUAYTALLA GUIDO ANDRES ricorre, a mezzo del difensore, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 13 settembre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt.81 cpv., 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen.;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12445/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 7 cod. pen.;

Parole chiave

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furto per mestiere imputazione di furto furto di lieve entità gravi addebiti penali truffa aggravata ricettazione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARCES HUAYTALLA GUIDO ANDRES nato il 10/03/1992 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

Rilevato che GARCES HUAYTALLA GUIDO ANDRES ricorre, a mezzo del difensore, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 13 settembre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt.81 cpv., 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen.;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che denuncia il vizio della motivazione rassegnata a sostegno del diniego di mitigazione della pena, non è consentito in questa sede, perché il relativo giudizio è stato congruamente motivato valorizzando i precedenti penali riportati dal ricorrente, aventi ad oggetto reati della stessa indole di quello oggetto del processo in questione e tutt'altro che risalenti nel tempo (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); ciò che esclude, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte, che vi sia margine per il sindacato di legittimità, non essendovi ragioni per ritenere che, nel caso di specie, la discrezionalità giudiziale sia sconfinata nell'arbitrio (Sez. 1, n. 8285 del 17/06/1983, Rv. 160688); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il consig