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Ordinanza — n. 12439/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12439/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12439/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEANDRO GIOVANNI nato a TORINO il 27/12/1968 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Leandro Giovanni per il delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. limitatamente alla determinazione della pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12439/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. limitatamente alla determinazione della pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

Parole chiave

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furto di lieve entità reato flagrante pubblica istigazione a delinquere favoreggiamento comunicazione degli elementi a carico altri reati
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEANDRO GIOVANNI nato a TORINO il 27/12/1968 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Leandro Giovanni per il delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. limitatamente alla determinazione della pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che denuncia vizio di motivazione in punto di dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, è affidato a doglianze generiche e manifestamente infondate, posto che, pacifico l'orientamento interpretativo di questa Corte, secondo cui i riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria costituiscono accertamenti di fatto e sono utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015 - dep. 17/02/2016, Verde, Rv. 266023;

Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Di Stefano, Rv. 262908; Sez. 2, n. 17336 del 29/03/2011, Bianconi, Rv. 250081), di modo che la certezza della prova non discende dal riconoscimento come strumento probatorio, bensì dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi si dica certo dell'individuazione (Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015 - dep. 08/03/2016, Coccia, Rv. 267562; Sez. 6, n. 28972 del 28/05/2013, Luongo, Rv. 257393; Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910; Sez. 5, n. 22612 del 10/02/2009, Paluca, Rv. 244197), le stesse si risolvono nella mera reiterazione dei rilievi già articolati con i motivi di gravame, ancorché correttamente e logicamente disattesi nella sentenza impugnata (cfr. pag. 2), e, in tale guisa, ripropongono mere censure in fatto non consentite in questa sede, vieppiù in presenza di un doppio, conforme, accertamento di merito; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere estensor