Ordinanza — n. 12438/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGOSTINO GIUSEPPE nato a CATANIA il 04/05/1981 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Catania ha riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di D'Agostino Giuseppe per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 5, e 61 n.5 e 99, comma 4, cod. pen. limitatamente alla determinazione della pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 12438/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 56, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 5, e 61 n.5 e 99, comma 4, cod. pen. limitatamente alla determinazione della pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGOSTINO GIUSEPPE nato a CATANIA il 04/05/1981 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Catania ha riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di D'Agostino Giuseppe per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 5, e 61 n.5 e 99, comma 4, cod. pen. limitatamente alla determinazione della pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, che censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva contestata e ritenuta, è manifestamente infondato, posto che il divieto di legge, ex art. 69, comma 4, cod. pen., impediva un più favorevole bilanciamento delle concesse circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. con la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigli