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Ordinanza — n. 12437/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12437/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12437/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAIDICH SAMANTA nato a SEGRATE il 26/03/1996 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a Braidich Samanta per i delitti di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 4, 61 n. 2, 493-ter e 99, comma 4, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite il difensore, con un solo motivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12437/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 4, 61 n. 2, 493-ter e 99, comma 4, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite il difensore, con un solo motivo;

Parole chiave

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reiterazione di reati penali criminalità persistente usurpazione d'identità altri capi d'accusa perseguimento penale per truffa guida recidiva in stato di ebbrezza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAIDICH SAMANTA nato a SEGRATE il 26/03/1996 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a Braidich Samanta per i delitti di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 4, 61 n. 2, 493-ter e 99, comma 4, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite il difensore, con un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, con il quali si censura, sotto l'egida del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, la dichiarazione di responsabilità della ricorrente - in quanto fondata esclusivamente sul riconoscimento della stessa effettuata dagli Ufficiali di P.G. incaricati delle indagini - omette di considerare che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di P.G. e non regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto e, come tale, è utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice (Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, dep. 2016, Rv. 266023), di modo che la certezza della prova non discende dal riconoscimento come strumento probatorio, ma dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi si dica certo dell'individuazione (Sez. 5, n. 22612 del 10/02/2009, Rv. 244197); donde, il motivo in disamina finisce per agitare argomenti che si appuntano soltanto sulla mancanza di persuasività, sull'inadeguatezza e sull'assenza di rigore o di puntualità del ragionamento seguito dalla Corte di appello, anche in riferimento al significato assegnato alle prove medesime, poiché non individua alcuno specifico, inopinabile e decisivo loro fraintendimento, tale da creare una rottura irreparabile nel tessuto logico della motivazione complessivamente considerata, che ha congruamente enunciato, invece, gli elementi atti a dar conto con certezza del fatto che il furto aggravato e l'indebito utilizzo di carte di credito siano stati realizzati dalla ricorrente (cfr. pagg. 4 - 5 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023