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Ordinanza — n. 12434/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12434/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12434/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASNAGHETTI MARCO PASQUALE nato a SOMMA LOMBARDO il 26/11/1979 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a Masnaghetti Marco Pasquale per il delitto di cui agli artt. 217, commi 2 e 4, L.F.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12434/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 217, commi 2 e 4, L.F.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie cattiva gestione reato economico abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di credito
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASNAGHETTI MARCO PASQUALE nato a SOMMA LOMBARDO il 26/11/1979 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a Masnaghetti Marco Pasquale per il delitto di cui agli artt. 217, commi 2 e 4, L.F.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che denuncia vizio di motivazione, da omessa o inadeguata risposta al motivo di appello (il primo dell'atto in data 22 settembre 2021) con il quale si era dedotta «l'errata valutazione delle prove e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in punto di bancarotta semplice documentale» con «conseguente richiesta di assoluzione dell'imputato per non avere commesso il fatto», è caratterizzato dalla medesima genericità del riportato motivo di gravame, nulla, tramite esso, avendo dedotto e documentato l'impugnante sia in ordine alle ragioni per le quali egli, pur nel breve periodo di sua amministrazione della società fallita (un anno e sei mesi), non aveva potuto tenere le scritture contabili, sia in ordine ai tempi e ai modi in cui egli avrebbe consegnato al Curatore Fallimentare, quelle che asseriva di avere comunque tenuto, dal momento che, invece, il predetto pubblico ufficiale aveva attestato di non averne giammai ricevuto alcuna; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Preside