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Ordinanza — n. 12432/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12432/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12432/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTRANDREA BRIAN THOMAS nato a MILANO il 30/03/1998 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a Mastrandrea Brian Thomas per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 12432/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

Parole chiave

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dichiarazione mendace inganno sull'identità falsità ideologica in documenti sviamento della giustizia messa in circolazione di monete false false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a Mastrandrea Brian Thomas per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTRANDREA BRIAN THOMAS nato a MILANO il 30/03/1998 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a Mastrandrea Brian Thomas per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo di ricorso, con il quale si contesta l'applicazione della recidiva, è generico e manifestamente infondato, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, siccome correttamente disattese dalla Corte territoriale, che, attraverso un apparato argomentativo completo e logico (che ha valorizzato la commissione, senza soluzione di continuità, da parte dell'imputato di reati particolarmente gravi, sin da quanto non aveva ancora raggiunto la maggiore età, cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), ha mostrato di essersi attenuto all'insegnamento al riguardo impartito dal diritto vivente, con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Marciano', Rv. 251690, avendo dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali il nuovo delitto posto in essere da Mastrandrea fosse espressione della maggiore riprovevolezza della sua condotta e della sua più accentuata pericolosità sociale; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensor