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Ordinanza — n. 12429/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12429/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12429/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBIO BAUTISTA JOSE LUIS JULIO nato il 21/06/1989 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a RUBIO BAUTISTA JOSE LUIS JULIO per i delitti di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n.2 cod. pen., fatti commessi in Lecco e Morbegno in data 20/12/2018; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo a più censure;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12429/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625, comma 1, n.2 cod. pen., fatti commessi in Lecco e Morbegno in data 20/12/2018; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo a più censure;

Parole chiave

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aggravamento della pena circostanza attenuante altri capi d'accusa altri reati doppia punibilità delitto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBIO BAUTISTA JOSE LUIS JULIO nato il 21/06/1989 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a RUBIO BAUTISTA JOSE LUIS JULIO per i delitti di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n.2 cod. pen., fatti commessi in Lecco e Morbegno in data 20/12/2018; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo a più censure;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che la prima censura, con la quale si contesta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., è palesemente generica, avendo il giudice censurato dato atto di come la ricorrenza della circostanza in parola fosse stata già stata nitidamente ed inequivocabilmente esclusa dalla sentenza di primo grado (cfr., pag. 4 della sentenza impugnata); - che la seconda censura, che articola rilievi avverso la motivazione resa a sostegno del diniego di esclusione della circostanza aggravante del mezzo fraudolento, è inammissibile per aspecificità, in quanto sviluppata senza alcun confronto con quanto non illogicamente argomentato sul punto nella sentenza impugnata (cfr. pag. 5, primo e secondo capoverso); - che la terza censura, in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondata, avuto riguardo ai valore dei beni sottratti, pari a circa Euro 900,00, posto che è jus receptum che la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. ricorre solo quando il danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato sia di valore economico pressoché irrilevante (Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Rv. 255791) - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Co