Ordinanza — n. 12428/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI SAVINO NICOLAS nato a BOLLATE il 13/02/1994 SAVIC MICHAEL nato a RHO il 01/06/1994 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 12428/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI SAVINO NICOLAS nato a BOLLATE il 13/02/1994 SAVIC MICHAEL nato a RHO il 01/06/1994 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI SAVINO NICOLAS nato a BOLLATE il 13/02/1994 SAVIC MICHAEL nato a RHO il 01/06/1994 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a DI SAVINO NICOLAS e a SAVIC MICHAEL, per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 2, n. 1 e 2 cod. pen. (recidiva contestata al solo Savic); - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo del loro difensore, articolando un solo motivo; - che il proposto motivo, con il quale ci si duole del diniego di riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sotto il profilo del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, è del tutto generico, essendosi i ricorrenti affidati a deduzioni meramente esplorative (quanto alla circostanza che i danni prodotti all'immobile attinto dall'azione predatoria non fossero effettivamente loro riconducibili), prive di reale confronto con le ragioni ostese dal giudice di appello a sostegno della mancata applicazione dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen. (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, in ordine alle concrete modalità di realizzazione della condotta al comportamento tenuto dagli imputati nell'immediatezza del fatto, datisi alla fuga una volta sorpresi) e, comunque, versate in fatto; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2022 Il co