Ordinanza — n. 12426/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERZA MOHAMED HASSAN HOSNI EL SAYED nato il 30/07/1988 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio - la pronuncia con la quale il Tribunale di Monza aveva condannato Merza Mohamed Hassan Hosni El Sayed per il reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 3 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che la Corte di appello ha specificamente escluso la grossolanità del falso, in considerazione della circostanza che, per appurare la falsità del documento, era stato necessario uno specifico accertamento tecnico a cura della polizia scientifica; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12426/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 477-482 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 3 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che la Corte di appello ha specificamente escluso la grossolanità del falso, in considerazione della circostanza che, per appurare la falsità del documento, era stato necessario uno specifico accertamento tecnico a cura della polizia scientifica; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERZA MOHAMED HASSAN HOSNI EL SAYED nato il 30/07/1988 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio - la pronuncia con la quale il Tribunale di Monza aveva condannato Merza Mohamed Hassan Hosni El Sayed per il reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 3 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che la Corte di appello ha specificamente escluso la grossolanità del falso, in considerazione della circostanza che, per appurare la falsità del documento, era stato necessario uno specifico accertamento tecnico a cura della polizia scientifica; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente