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Ordinanza — n. 12426/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12426/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12426/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERZA MOHAMED HASSAN HOSNI EL SAYED nato il 30/07/1988 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio - la pronuncia con la quale il Tribunale di Monza aveva condannato Merza Mohamed Hassan Hosni El Sayed per il reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 3 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che la Corte di appello ha specificamente escluso la grossolanità del falso, in considerazione della circostanza che, per appurare la falsità del documento, era stato necessario uno specifico accertamento tecnico a cura della polizia scientifica; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12426/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 477-482 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 3 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che la Corte di appello ha specificamente escluso la grossolanità del falso, in considerazione della circostanza che, per appurare la falsità del documento, era stato necessario uno specifico accertamento tecnico a cura della polizia scientifica; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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inchiesta per falsità atti falsificazione dei pesi e delle misure motivi di cassazione falsificazione di valori di bollo ufficiali sviamento della giustizia esame nel merito
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERZA MOHAMED HASSAN HOSNI EL SAYED nato il 30/07/1988 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio - la pronuncia con la quale il Tribunale di Monza aveva condannato Merza Mohamed Hassan Hosni El Sayed per il reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 3 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che la Corte di appello ha specificamente escluso la grossolanità del falso, in considerazione della circostanza che, per appurare la falsità del documento, era stato necessario uno specifico accertamento tecnico a cura della polizia scientifica; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente