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Ordinanza — n. 12424/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12424/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12424/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSIMILLA GIANLUCA nato a MORBEGNO il 15/08/1973 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Sondrio aveva condannato Massimilla Gianluca per il reato di cui all'art. 483 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che <<integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la falsa denuncia di smarrimento della patente di guida, recante l'attestazione di ricezione da parte dell'organo di polizia, perché l'attestazione stessa è dichiarativa di attività svolta dal pubblico ufficiale ed ha una indubbia efficacia probatoria, in quanto presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato della patente>> (Sez. 5, n. 18711 del 23/03/2021, Puiu, Rv. 281044); - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 483 cod. pen; Ordinanza — n. 12424/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 483 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che <<integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la falsa denuncia di smarrimento della patente di guida, recante l'attestazione di ricezione da parte dell'organo di polizia, perché l'attestazione stessa è dichiarativa di attività svolta dal pubblico ufficiale ed ha una indubbia efficacia probatoria, in quanto presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato della patente>> (Sez. 5, n. 18711 del 23/03/2021, Puiu, Rv. 281044); - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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falsità ideologica in documenti guida nonostante revoca della patente uso di false generalità falsa dichiarazione della parte falsificazione dei pesi e delle misure credibilità dell'identità

Disposizioni normative citate

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art. 483 cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Sondrio aveva condannato Massimilla Gianluca per il reato di cui all'art. 483 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSIMILLA GIANLUCA nato a MORBEGNO il 15/08/1973 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Sondrio aveva condannato Massimilla Gianluca per il reato di cui all'art. 483 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che <<integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la falsa denuncia di smarrimento della patente di guida, recante l'attestazione di ricezione da parte dell'organo di polizia, perché l'attestazione stessa è dichiarativa di attività svolta dal pubblico ufficiale ed ha una indubbia efficacia probatoria, in quanto presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato della patente>> (Sez. 5, n. 18711 del 23/03/2021, Puiu, Rv. 281044); - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente