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Ordinanza — n. 12422/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12422/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12422/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DINITA KLAAS PATRIR nato il 31/07/1985 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato Dinita Klaas Patrir per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.; - che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che « integra il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi) il possesso di carte di identità con l'apposizione di fotografie di soggetti diversi dagli intestatari, poiché la carta di identità è titolo valido per l'espatrio negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali ...» (Sez. 5, n. 47613 del 28/10/2019, Shala, Rv. 277548); - che il secondo motivo, relativo alla contestata applicazione della recidiva, è inammissibile, atteso che il ricorrente non svolge un'effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata in punto di conferma dell'applicazione all'imputato della contestata recidiva: motivazione che risulta assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Rv. 251690;

Regesto Legislator

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art. 497-bis cod. pen; Ordinanza — n. 12422/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 497-bis cod. pen.; - che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che « integra il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi) il possesso di carte di identità con l'apposizione di fotografie di soggetti diversi dagli intestatari, poiché la carta di identità è titolo valido per l'espatrio negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali ...» (Sez. 5, n. 47613 del 28/10/2019, Shala, Rv. 277548); - che il secondo motivo, relativo alla contestata applicazione della recidiva, è inammissibile, atteso che il ricorrente non svolge un'effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata in punto di conferma dell'applicazione all'imputato della contestata recidiva: motivazione che risulta assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Rv. 251690;

Parole chiave

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documenti d'identità frode alla legge sugli stranieri uso di false generalità passaporto falsità in certificati espatrio illegale insufficiente

Disposizioni normative citate

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art. 497-bis cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato Dinita Klaas Patrir per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.; - che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che « integra il delitto di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DINITA KLAAS PATRIR nato il 31/07/1985 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato Dinita Klaas Patrir per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.; - che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che « integra il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi) il possesso di carte di identità con l'apposizione di fotografie di soggetti diversi dagli intestatari, poiché la carta di identità è titolo valido per l'espatrio negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali ...» (Sez. 5, n. 47613 del 28/10/2019, Shala, Rv. 277548); - che il secondo motivo, relativo alla contestata applicazione della recidiva, è inammissibile, atteso che il ricorrente non svolge un'effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata in punto di conferma dell'applicazione all'imputato della contestata recidiva: motivazione che risulta assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Rv. 251690;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Presid