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Ordinanza — n. 12415/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12415/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12415/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZARI GIOCONDA nato a VERONA il 27/06/1960 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia - per quanto ancora qui di interesse - ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Venezia aveva ritenuto Marzari Gioconda responsabile del reato di cui agli artt. 624-625 cod. pen.; - che, avverso la sentenza di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, che ha presentato anche una memoria scritta; - che l'unico motivo di ricorso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Pres

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12415/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624-625 cod. pen.; - che, avverso la sentenza di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, che ha presentato anche una memoria scritta; - che l'unico motivo di ricorso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Pres

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario indennità del difensore d'ufficio caso grave motivazione inadeguata delle censure costituzionali condanna al pagamento pecuniario saccheggio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZARI GIOCONDA nato a VERONA il 27/06/1960 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia - per quanto ancora qui di interesse - ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Venezia aveva ritenuto Marzari Gioconda responsabile del reato di cui agli artt. 624-625 cod. pen.; - che, avverso la sentenza di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, che ha presentato anche una memoria scritta; - che l'unico motivo di ricorso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Pres