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Ordinanza — n. 12414/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12414/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12414/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUCCARELLO EMANUELE nato a NAPOLI il 26/12/1989 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avAo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che l'imputato Zucca rello Emanuele ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Milano, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con contestuale rinuncia a tutti i motivi di appello, fatta eccezione per quelli inerenti alla quantificazione della pena; - che il motivo proposto - che contesta una presunta inadeguata motivazione in ordine mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen - è inammissibile perché si presenta intrinsecamente generico e non consentito in relazione alla modalità definitoria prescelta; che, in ogni caso, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione (cfr. pagine 7 e 8 della sentenza impugnata); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12414/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., con contestuale rinuncia a tutti i motivi di appello, fatta eccezione per quelli inerenti alla quantificazione della pena; - che il motivo proposto - che contesta una presunta inadeguata motivazione in ordine mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen - è inammissibile perché si presenta intrinsecamente generico e non consentito in relazione alla modalità definitoria prescelta; che, in ogni caso, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione (cfr. pagine 7 e 8 della sentenza impugnata); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali motivi di cassazione azione di contestazione abbandono del procedimento procedura semplificata attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
- che l'imputato Zucca rello Emanuele ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Milano, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUCCARELLO EMANUELE nato a NAPOLI il 26/12/1989 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avAo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che l'imputato Zucca rello Emanuele ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Milano, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con contestuale rinuncia a tutti i motivi di appello, fatta eccezione per quelli inerenti alla quantificazione della pena; - che il motivo proposto - che contesta una presunta inadeguata motivazione in ordine mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen - è inammissibile perché si presenta intrinsecamente generico e non consentito in relazione alla modalità definitoria prescelta; che, in ogni caso, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione (cfr. pagine 7 e 8 della sentenza impugnata); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre