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Ordinanza — n. 12412/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12412/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12412/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TONIOLO SARA nato a MILANO il 16/11/1967 SIO LUCIANO nato a DORGALI il 03/12/1971 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato Sio Luciano per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva e per il delitto di bancarotta semplice nonché Toniolo Sara per il delitto di bancarotta semplice; - che entrambi i motivi del ricorso del Sio e l'unico motivo del ricorso della Toniolo risultano privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati; - che, in particolare, il primo motivo del ricorso del Sio, relativo alla bancarotta fraudolenta, trova ampia motivazione alle pagine 13, 14, 15, 18, 19 e 20 della sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale evidenziato gli elementi dai quali emergeva con evidenza che il Sio aveva continuato a svolgere il ruolo di amministratore di fatto e ad avere la disponibilità dei beni della società, anche dopo la formale cessione delle quote; - che, in particolare, il secondo motivo del ricorso del Sio e l'unico motivo del ricorso della Toniolo, relativo alla bancarotta semplice, trovano ampia motivazione alle pagine 16, 17 e 18 della sentenza impugnata, avendo la Corte di appello evidenziato come la Toniolo e il Sio, nelle rispettive cariche sociali, avessero colpevolmente omesso di chiedere il fallimento nonostante la rilevante perdita del capitale sociale intervenuta già nel corso dell'anno 2010; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12412/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TONIOLO SARA nato a MILANO il 16/11/1967 SIO LUCIANO nato a DORGALI il 03/12/1971 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato Sio Luciano per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva e per il delitto di bancarotta semplice nonché Toniolo Sara per il delitto di bancarotta semplice; - che entrambi i motivi del ricorso del Sio e l'unico motivo del ricorso della Toniolo risultano privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati; - che, in particolare, il primo motivo del ricorso del Sio, relativo alla bancarotta fraudolenta, trova ampia motivazione alle pagine 13, 14, 15, 18, 19 e 20 della sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale evidenziato gli elementi dai quali emergeva con evidenza che il Sio aveva continuato a svolgere il ruolo di amministratore di fatto e ad avere la disponibilità dei beni della società, anche dopo la formale cessione delle quote; - che, in particolare, il secondo motivo del ricorso del Sio e l'unico motivo del ricorso della Toniolo, relativo alla bancarotta semplice, trovano ampia motivazione alle pagine 16, 17 e 18 della sentenza impugnata, avendo la Corte di appello evidenziato come la Toniolo e il Sio, nelle rispettive cariche sociali, avessero colpevolmente omesso di chiedere il fallimento nonostante la rilevante perdita del capitale sociale intervenuta già nel corso dell'anno 2010; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta ufficiale dei fallimenti irregolarità finanziarie cattiva gestione lotta contro la frode reato economico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TONIOLO SARA nato a MILANO il 16/11/1967 SIO LUCIANO nato a DORGALI il 03/12/1971 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato Sio Luciano per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva e per il delitto di bancarotta semplice nonché Toniolo Sara per il delitto di bancarotta semplice; - che entrambi i motivi del ricorso del Sio e l'unico motivo del ricorso della Toniolo risultano privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati; - che, in particolare, il primo motivo del ricorso del Sio, relativo alla bancarotta fraudolenta, trova ampia motivazione alle pagine 13, 14, 15, 18, 19 e 20 della sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale evidenziato gli elementi dai quali emergeva con evidenza che il Sio aveva continuato a svolgere il ruolo di amministratore di fatto e ad avere la disponibilità dei beni della società, anche dopo la formale cessione delle quote; - che, in particolare, il secondo motivo del ricorso del Sio e l'unico motivo del ricorso della Toniolo, relativo alla bancarotta semplice, trovano ampia motivazione alle pagine 16, 17 e 18 della sentenza impugnata, avendo la Corte di appello evidenziato come la Toniolo e il Sio, nelle rispettive cariche sociali, avessero colpevolmente omesso di chiedere il fallimento nonostante la rilevante perdita del capitale sociale intervenuta già nel corso dell'anno 2010; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il