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Ordinanza — n. 12407/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12407/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12407/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARBATO GAETANO nato a CATANIA il 27/06/1969 TRICOMI ALESSANDRO nato a CATANIA il 26/08/1985 PAPPALARDO GABRIELE nato a CATANIA il 17/01/1995 avverso la sentenza del 13/09/2022 del GIP TRIBUNALE di CATANIA Glate-a-wiso--a-14e-paFt4; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; •"••n

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, artt. 240 cod. pen, art. 673 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12407/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551; in tal senso anche Sez. 4, n. 2658 dell'11/01/2023, non massinnata); - che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, scrutinati de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali aggravamento della pena motivi di cassazione modificazione delle conclusioni doppia punibilità furto aggravato

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata del GUP di Catania ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a Barbato Gaetano, Tricorni Alessandro e Pappalardo Gabriele per il delitto di cui agli artt.
artt. 240 cod. pen
150/2022, ovvero che sia dato termine affinché la parte offesa possa proporla; - che il motivo proposto nell'interesse di Pappalardo, con il quale è denunciata la violazione degli artt. 240 cod. pen.
art. 673 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARBATO GAETANO nato a CATANIA il 27/06/1969 TRICOMI ALESSANDRO nato a CATANIA il 26/08/1985 PAPPALARDO GABRIELE nato a CATANIA il 17/01/1995 avverso la sentenza del 13/09/2022 del GIP TRIBUNALE di CATANIA Glate-a-wiso--a-14e-paFt4; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; •"••n

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con l'impugnata sentenza, pronunciata del GUP di Catania ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a Barbato Gaetano, Tricorni Alessandro e Pappalardo Gabriele per il delitto di cui agli artt. 99, 110, 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen., la pena concordata con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro difensori; - che, con memorie in data 26 gennaio 2023 e 16 febbraio 2023, i difensori di Pappalardo, di Barbato e di Tricomi hanno chiesto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio per mancanza di condizione di procedibilità del reato contestato, divenuto procedibile a querela di parte ex lege n. 150/2022, ovvero che sia dato termine affinché la parte offesa possa proporla; - che il motivo proposto nell'interesse di Pappalardo, con il quale è denunciata la violazione degli artt. 240 cod. pen. e 546 cod. proc. pen.

è inammissibile per genericità, giacché in relazione all'applicazione della confisca è stata resa dal giudice di merito sufficiente motivazione (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); - che gli altri motivi di ricorso articolati nell'interesse di Pappalardo nonché degli altri due ricorrenti (per violazione degli artt. 62-bis e 99 cod. pen. nonché per vizio della motivazione) sono inammissibili, tenuto conto che la legge n. 103 del 2017 ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ipotesi quest'ultima che certamente non ricorre nel caso di specie; - che la rilevata inammissibilità dei motivi non consente di assegnare rilevanza al mutato regime di procedibilità del reato di furto pluriaggravato per effetto della legge n. 150 del 2022, considerato che la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale"; invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551; in tal senso anche Sez. 4, n. 2658 dell'11/01/2023, non massinnata); - che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, scrutinati de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023