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Ordinanza — n. 12406/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12406/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12406/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIOTOLA MARGHERITA nato a NAPOLI il 28/11/1979 SOLLA CARMELA nato a NAPOLI il 27/06/1961 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

Regesto Legislator

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artt. 455 cod. pen; Ordinanza — n. 12406/2023 — snpen · Corte di Cassazione: - che il proposto motivo - che denuncia la violazione degli artt. 455 cod. pen. e 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in punto di prova della loro responsabilità, tanto più che non era stata dimostrata la falsità della banconota di cui era stata effettuata la spendita - è affidato a mere doglianze in fatto, come tali non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez.

Parole chiave

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falsificazione di monete inchiesta per falsità atti riproduzione e imitazione di biglietti di banca reato economico lotta contro la frode falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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artt. 455 cod. pen
- che il proposto motivo - che denuncia la violazione degli artt. 455 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIOTOLA MARGHERITA nato a NAPOLI il 28/11/1979 SOLLA CARMELA nato a NAPOLI il 27/06/1961 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di Ciotola Margherita e di Solla Carmela, dichiarato non doversi procedere in relazione al delitto di cui al capo A), in quanto estinto per maturata prescrizione, ha rideterminato la pena loro inflitta per il residuo reato di cui al capo B) ex artt. artt. 110 e 455 cod. pen.; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le imputate, a mezzo del loro comune difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo - che denuncia la violazione degli artt. 455 cod. pen. e 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in punto di prova della loro responsabilità, tanto più che non era stata dimostrata la falsità della banconota di cui era stata effettuata la spendita - è affidato a mere doglianze in fatto, come tali non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez.

U, n. 12 dei 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale, desunto dalle sentenze di merito, conformi quanto al capo B), che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa alle pagg. 6 - 9 della sentenza impugnata (in cui è dato specificamente conto delle ragioni per le quali doveva considerarsi raggiunta la prova della falsità della banconota, facendosi riferimento alle indicazioni fornite sul punto da Izzo Giuseppe e al comportamento tenuto dalle ricorrenti, sintomatico della totale loro mancanza di buona fede); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023