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Ordinanza — n. 12405/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12405/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12405/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE IACO ADRIANO nato a MESAGNE il 07/09/1990 NIGRO GIOVANNI nato a SAN VITO DEI NORMANNI il 20/08/1969 avverso la sentenza del 14/06/2022 del TRIBUNALE di BRINDISIel.a~viso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 27 Cost; Ordinanza — n. 12405/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE IACO ADRIANO nato a MESAGNE il 07/09/1990 NIGRO GIOVANNI nato a SAN VITO DEI NORMANNI il 20/08/1969 avverso la sentenza del 14/06/2022 del TRIBUNALE di BRINDISIel.a~viso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

Parole chiave

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reati violenti crimine di aggressione azione civile caso grave risarcimento per atto illecito sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata dal Tribunale di Brindisi ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a De Iaco Adriano per il delitto di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
art. 27 Cost
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE IACO ADRIANO nato a MESAGNE il 07/09/1990 NIGRO GIOVANNI nato a SAN VITO DEI NORMANNI il 20/08/1969 avverso la sentenza del 14/06/2022 del TRIBUNALE di BRINDISIel.a~viso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con l'impugnata sentenza, pronunciata dal Tribunale di Brindisi ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a De Iaco Adriano per il delitto di cui agli artt. 588, comma 2 e 61 n. 1 cod. pen., a Nigro Giovanni per il delitto di cui agli artt. 582 e 61 n. 11-quinquies cod. pen. e ad entrambi per il delitto di cui all'art.337 cod. pen. la pena concordata con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore, lamentando, con un solo motivo, la violazione degli artt. 444 e 129 cod. proc. pen. e 27 Cost.; - che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, giacché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che, in ogni caso, questa Corte, già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv. 234824), come accaduto nell'ipotesi al vaglio; - che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, scrutinati de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023