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Sentenza — n. 12403/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12403/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12403/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Lanzillotti Nicola, per il tramite del proprio difensore, ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce in data 26/11/2021, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 223, comma 1, 216, comma 1, n. 1). L.F.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, art. 179 cod. proc. pen; Sentenza — n. 12403/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Tanto premesso emerge come la sentenza impugnata sia viziata: è jus receptum, infatti, che, in tema di giudizio di appello, l'omessa notifica al difensore non presente dell'avviso di differimento dell'udienza - disposto d'ufficio, per motivi estranei alla dinamica processuale - determina, ex art. 178, comma primo, lett. c), la nullità assoluta ed insanabile del giudizio per violazione del diritto di difesa (Sez. 5, n. 26875 del 28/04/2004, Rv. 229870). Il che è quanto accaduto nel caso di specie, posto che all'udienza del 21/06/2021, il rinvio all'udienza del 26/11/2021 era stato disposto perché il Collegio di merito aveva dichiarato di volersi astenere dalla trattazione della causa, avendo già preso cognizione dei fatti afferenti alla stessa.

Parole chiave

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violazione delle norme procedurali ricorso per cassazione rinvio del dibattimento notificazione viziata procedura di annullamento procedimento dilatorio

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
Lanzillotti Nicola, per il tramite del proprio difensore, ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce in data 26/11/2021, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 223, comma 1, 216, comma 1, n.
art. 179 cod. proc. pen
Dal consentito esame degli atti, in ragione del vizio dedotto (violazione dell'art. 179 cod. proc. pen.), emerge: I.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LANZILLOTTI NICOLA nato a BRINDISI il 27/06/1967 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Lanzillotti Nicola, per il tramite del proprio difensore, ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce in data 26/11/2021, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 223, comma 1, 216, comma 1, n. 1). L.F.

1. Il ricorso, che si articola in un solo motivo, è fondato.

2. Dal consentito esame degli atti, in ragione del vizio dedotto (violazione dell'art. 179 cod. proc. pen.), emerge: I. che, in calce al verbale di udienza del 21/06/2021 (allegato n. 2 del ricorso), celebrata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 1, dl. nr . 149 del 2020, si legge che la celebrazione del processo d'appello a carico di Lanzillotti Nicola era differita al 26/11/2021 e che il verbale in parola veniva notificato al solo imputato; II. che l'ordinanza emessa fuori udienza in data 29/06/2021 (allegato n. 3 del ricorso), con la quale la celebrazione dello stesso processo era differita al 29/11/2021, era notificata al solo difensore dell'imputato; III. che all'udienza del 26/11/2021 il processo di appello a carico di Lanzillotti veniva definito con la sentenza impugnata e che all'udienza del 29/11/2021, il Collegio prendeva atto della intervenuta decisione della causa.

3. Tanto premesso emerge come la sentenza impugnata sia viziata: è jus receptum, infatti, che, in tema di giudizio di appello, l'omessa notifica al difensore non presente dell'avviso di differimento dell'udienza - disposto d'ufficio, per motivi estranei alla dinamica processuale - determina, ex art. 178, comma primo, lett. c), la nullità assoluta ed insanabile del giudizio per violazione del diritto di difesa (Sez. 5, n. 26875 del 28/04/2004, Rv. 229870). Il che è quanto accaduto nel caso di specie, posto che all'udienza del 21/06/2021, il rinvio all'udienza del 26/11/2021 era stato disposto perché il Collegio di merito aveva dichiarato di volersi astenere dalla trattazione della causa, avendo già preso cognizione dei fatti afferenti alla stessa.

4. La rilevata nullità della sentenza comporta che si debba prendere atto dell'intervenuta estinzione del reato per essersene interamente maturata la prescrizione in data 22 giugno 2022.

5. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il