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Ordinanza — n. 12401/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12401/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12401/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Lisetto Andrea per i delitti di cui agli artt. 216 comma 3, 217 comma 1 n. 4, 219 comma 2 n. 1 R.D. 267/1942, concedendo all'imputato il beneficio della non menzione e revocando le già disposte statuizioni civili.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12401/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 216 comma 3, 217 comma 1 n. 4, 219 comma 2 n. 1 R.D. 267/1942, concedendo all'imputato il beneficio della non menzione e revocando le già disposte statuizioni civili.

Parole chiave

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insolvenza sovraindebitamento dichiarazione di insolvenza insolvenza dell'assicuratore cattiva gestione crisi finanziaria
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LISETTO ANDREA nato a PORDENONE il 19/01/1983 avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Lisetto Andrea per i delitti di cui agli artt. 216 comma 3, 217 comma 1 n. 4, 219 comma 2 n. 1 R.D. 267/1942, concedendo all'imputato il beneficio della non menzione e revocando le già disposte statuizioni civili.

2. Il ricorso per cassazione nell'interesse di Lisetto è affidato ad un solo motivo.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il motivo, che denuncia la violazione dell'art. 5 L.F. e il vizio di motivazione, in riferimento al momento di emersione dell'insolvenza (vale a dire, se nel 2012, come ritenuto dai giudici di merito, o nel 2014, come, invece, prospettato dal ricorrente) è aspecifico, in ragione del suo articolarsi in deduzioni che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) e che, come tali, risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849). I detti rilievi, oltretutto, finiscono per eccepire il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217).

4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il P