Ordinanza — n. 12401/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Lisetto Andrea per i delitti di cui agli artt. 216 comma 3, 217 comma 1 n. 4, 219 comma 2 n. 1 R.D. 267/1942, concedendo all'imputato il beneficio della non menzione e revocando le già disposte statuizioni civili.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12401/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 216 comma 3, 217 comma 1 n. 4, 219 comma 2 n. 1 R.D. 267/1942, concedendo all'imputato il beneficio della non menzione e revocando le già disposte statuizioni civili.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LISETTO ANDREA nato a PORDENONE il 19/01/1983 avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Lisetto Andrea per i delitti di cui agli artt. 216 comma 3, 217 comma 1 n. 4, 219 comma 2 n. 1 R.D. 267/1942, concedendo all'imputato il beneficio della non menzione e revocando le già disposte statuizioni civili.
2. Il ricorso per cassazione nell'interesse di Lisetto è affidato ad un solo motivo.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il motivo, che denuncia la violazione dell'art. 5 L.F. e il vizio di motivazione, in riferimento al momento di emersione dell'insolvenza (vale a dire, se nel 2012, come ritenuto dai giudici di merito, o nel 2014, come, invece, prospettato dal ricorrente) è aspecifico, in ragione del suo articolarsi in deduzioni che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) e che, come tali, risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849). I detti rilievi, oltretutto, finiscono per eccepire il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217).
4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il P