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Ordinanza — n. 12400/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12400/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12400/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVITABILE VINCENZO nato a NAPOLI il 09/09/1961 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Avitabile Vincenzo era stato condannato per il delitto di cui agli artt.624-625 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, nel caso in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione a giudizio, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 552, comma 3, cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di sessanta giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato e sostituisce la notificazione allo stesso, spettando al difensore presente la rappresentanza del proprio assistito ex art. 99, comma 1, cod. proc. pen. (cfr.

Regesto Legislator

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art. 183 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12400/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen.; - che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, nel caso in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione a giudizio, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 552, comma 3, cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di sessanta giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato e sostituisce la notificazione allo stesso, spettando al difensore presente la rappresentanza del proprio assistito ex art. 99, comma 1, cod. proc. pen. (cfr.

Parole chiave

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rinvio del dibattimento ritardo ingiustificato dell'azione penale notifica tardiva dei difetti corrispondenza con il difensore violazione del principio di celerità avviso di pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 183 cod. proc. pen
278832); che, in ogni caso, eventuali vizi di nullità non potrebbero esser più dedotti a seguito della richiesta di giudizio abbreviato, atteso che la scelta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVITABILE VINCENZO nato a NAPOLI il 09/09/1961 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Avitabile Vincenzo era stato condannato per il delitto di cui agli artt.624-625 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, nel caso in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione a giudizio, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 552, comma 3, cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di sessanta giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato e sostituisce la notificazione allo stesso, spettando al difensore presente la rappresentanza del proprio assistito ex art. 99, comma 1, cod. proc. pen. (cfr.

Sez. 2, n. 11986 del 05/02/2020; Borsani, Rv. 278832); che, in ogni caso, eventuali vizi di nullità non potrebbero esser più dedotti a seguito della richiesta di giudizio abbreviato, atteso che la scelta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 25938 del 17/05/2018, G., Rv. 272938; Sez. 1, n. 19948 del 05/05/2010, Merafina, Rv. 247566); - che il difensore dell'imputato ha presentato motivi aggiunti; che <<l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione» (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850); - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il