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Ordinanza — n. 12398/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12398/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12398/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAKER SMAIN nato il 30/03/1985 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la pronuncia con la quale il Tribunale di Latina aveva condannato Saker Smain per il reato di cui agli artt. 624-625 cod. pen.; - che, avverso la sentenza di appello, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, che ha presentato anche una memoria scritta; - che l'unico motivo di ricorso è inammissibile, in quanto diretto a sollecitare - al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza - una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12398/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624-625 cod. pen.; - che, avverso la sentenza di appello, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, che ha presentato anche una memoria scritta; - che l'unico motivo di ricorso è inammissibile, in quanto diretto a sollecitare - al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza - una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez.

Parole chiave

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tentata truffa altri capi d'accusa revisione in materia penale cause penali attenuazione della pena scemata imputabilità
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAKER SMAIN nato il 30/03/1985 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la pronuncia con la quale il Tribunale di Latina aveva condannato Saker Smain per il reato di cui agli artt. 624-625 cod. pen.; - che, avverso la sentenza di appello, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, che ha presentato anche una memoria scritta; - che l'unico motivo di ricorso è inammissibile, in quanto diretto a sollecitare - al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza - una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il consiglier