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Ordinanza — n. 12397/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12397/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12397/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APRILI GIANCARLO nato a ROMA il 12/10/1957 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che Aprili Giancarlo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la condanna da lui riportata in primo grado (mesi sei di reclusione con sospensione condizionale della pena), in ordine al reato di cui all'art. 582 cod. pen.; - che l'unico motivo, con il quale il ricorrente deduce presunte carenze della motivazione della sentenza di appello, è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente

Regesto Legislator

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art. 582 cod. pen; Ordinanza — n. 12397/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 582 cod. pen.; - che l'unico motivo, con il quale il ricorrente deduce presunte carenze della motivazione della sentenza di appello, è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali risarcimento del danno alla persona abbandono per lesioni personali risarcimento per errore giudiziario motivi di cassazione caso di garanzia nella promessa del fatto di un terzo

Disposizioni normative citate

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art. 582 cod. pen
- che Aprili Giancarlo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la condanna da lui riportata in primo grado (mesi sei di reclusione con sospensione condizionale della pena), in ordine al reato di cui all'art. 582 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APRILI GIANCARLO nato a ROMA il 12/10/1957 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Aprili Giancarlo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la condanna da lui riportata in primo grado (mesi sei di reclusione con sospensione condizionale della pena), in ordine al reato di cui all'art. 582 cod. pen.; - che l'unico motivo, con il quale il ricorrente deduce presunte carenze della motivazione della sentenza di appello, è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente