Ordinanza — n. 12397/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APRILI GIANCARLO nato a ROMA il 12/10/1957 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che Aprili Giancarlo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la condanna da lui riportata in primo grado (mesi sei di reclusione con sospensione condizionale della pena), in ordine al reato di cui all'art. 582 cod. pen.; - che l'unico motivo, con il quale il ricorrente deduce presunte carenze della motivazione della sentenza di appello, è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 582 cod. pen; Ordinanza — n. 12397/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 582 cod. pen.; - che l'unico motivo, con il quale il ricorrente deduce presunte carenze della motivazione della sentenza di appello, è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APRILI GIANCARLO nato a ROMA il 12/10/1957 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Aprili Giancarlo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la condanna da lui riportata in primo grado (mesi sei di reclusione con sospensione condizionale della pena), in ordine al reato di cui all'art. 582 cod. pen.; - che l'unico motivo, con il quale il ricorrente deduce presunte carenze della motivazione della sentenza di appello, è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente