Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible for lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Di Nardo Pasquale inadmissible. The appellant challenged a second-instance conviction for assault and attempted robbery, arguing for a re-evaluation of evidence and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because the first ground sought an impermissible review of facts without specific procedural errors, while the second ground was deemed too generic and lacked precise legal reasoning referencing the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.; Art. 582 c.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it is generic, lacks specific legal grounds, or improperly requests a re-evaluation of facts and evidence without citing specific procedural violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NARDO PASQUALE nato a CAPUA il 12/03/1967 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Di Nardo Pasquale ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado nei suoi confronti per i reati di cui agli artt. 610 e 582 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto diretto a sollecitare - al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza - una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); che la censura relativa alla qualificazione giuridica del reato di lesioni personali è intrinsecamente generica, in quanto priva di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il secondo motivo, in tutte le censure nelle quali si articola, è inammissibile; che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata); che, «in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione» (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087;
Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206), come fatto, nel caso in esame, dai giudici di merito (cfr. pagine 7 e 8 della sentenza impugnata); - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il consigliere estensor