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Ordinanza — n. 12392/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming fingerprinting requires non-repeatable act rules, ruling it is a standard evidence collection procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12392/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that fingerprinting constitutes a non-repeatable act requiring specific procedural safeguards. The appellant argued that failure to follow Art. 360 of the Criminal Procedure Code rendered the conviction null, while the court maintained that fingerprinting is a standard evidence collection operation. Consequently, the court ruled that such activities fall under general prelude operations rather than the special protections for non-repeatable acts.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: The court established that fingerprinting and latent print development are standard evidence collection operations not subject to the special procedural rules governing non-repeatable acts.

Parole chiave

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fingerprinting procedure non-repeatable acts criminal procedure nullity evidence collection rules Cassation inadmissibility violenza carnale qualificata testimonianza della vittima verosimiglianza della persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
- che il proposto motivo, che eccepisce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità delle sentenze di merito, in quanto, essendo l'attività di rilevazione delle impronte digitali un atto irripetibile, avrebbe dovuto essere compiuta con le modalità stabilite dall'art.
Art. 360 cod. proc. pen.
pen., la nullità delle sentenze di merito, in quanto, essendo l'attività di rilevazione delle impronte digitali un atto irripetibile, avrebbe dovuto essere compiuta con le modalità stabilite dall'art. 360 cod.
art. 360 cod. proc. pen
pen., la nullità delle sentenze di merito, in quanto, essendo l'attività di rilevazione delle impronte digitali un atto irripetibile, avrebbe dovuto essere compiuta con le modalità stabilite dall'art. 360 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 15623 del 09/02/2021
Sez. 5, n. 15623 del 09/02/2021, Rv.
Sez. 4, n. 6412 del 24/01/2019
280907; Sez. 4, n. 6412 del 24/01/2019, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALVIA WILIAN nato a SASSARI il 28/06/1995 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Calvia Willian per il delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.; - che ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che eccepisce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità delle sentenze di merito, in quanto, essendo l'attività di rilevazione delle impronte digitali un atto irripetibile, avrebbe dovuto essere compiuta con le modalità stabilite dall'art. 360 cod. proc. pen. - è manifestamente infondato, dal momento che è jus receptum che l'attività di esaltazione delle impronte digitali mediante tecniche, anche complesse, che utilizzano diverse metodologie e prodotti chimici per la loro individuazione e la successiva evidenziazione e fissazione non è assoggettata alla disciplina prevista per gli accertamenti non ripetibili, rientrando tra le operazioni di prelievo e messa in sicurezza del reperto prodromiche all'analisi tecnico-comparativa (cfr.

Sez. 5, n. 15623 del 09/02/2021, Rv. 280907; Sez. 4, n. 6412 del 24/01/2019, Rv. 275196); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre