Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic complaints lacking specific evidence re-evaluation requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Umberto Spinelli inadmissible, ordering him to pay legal costs and a fine. Spinelli challenged the appellate court's decision to acquit him on charges of theft and fraud, arguing the judgment lacked sufficient motivation. The court rejected this claim as generic and repetitive, noting that the original decision's reasoning was clear, consistent, and based on reliable witness testimony without needing a new evidentiary review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals based on generic complaints regarding the lack or illogical nature of motivation are inadmissible if they merely reiterate first-instance grievances without specific critical comparison to the decision's supporting reasons.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI UMBERTO nato a ANCONA il 10/03/1996 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Ancona ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di SPINELLI UMBERTO per il delitto di cui agli artt. 110, 582 e 585 cod. pen. in danno di Coccioli Ludovico, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo - con il quale si contesta la mancanza della motivazione ovvero l'illogicità della stessa, posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato - è affidato a doglianze generiche - in quanto reiterative delle censure articolate con i motivi di gravame, riproposte senza alcun confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione sul punto - e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa alle pag. 6 e 7 della sentenza impugnata, dalla quale emerge la precisione, la coerenza e l'assoluta concordanza delle dichiarazioni rese dai testimoni nonché dalla persona offesa che ha effettuato i contestati riconoscimenti; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Pr