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Ordinanza — n. 12388/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12388/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12388/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza depositata il 28 giugno 2022, il Giudice di Pace di Termini Imerese condannava Cefalù Orazio al pagamento di una multa di C 1500,00, avendolo riconosciuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen.. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato, affidandolo ad un solo motivo riguardante l'erronea valutazione delle prove.

Regesto Legislator

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art. 610 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12388/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L'atto d'appello, ai sensi dell'art. 37, comma 2, d.lgs. n. 274/2000, veniva convertito in ricorso per cassazione.

Parole chiave

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motivi di cassazione legittimazione a ricorrere allegazioni insufficientemente motivate tipo di azione oltraggio alla corte anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 610 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi presentati da soggetti non legittimati, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 610 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEFALU' ORAZIO nato a TERMINI IMERESE il 08/07/1989 avverso la sentenza del 20/06/2022 del GIUDICE DI PACE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza depositata il 28 giugno 2022, il Giudice di Pace di Termini Imerese condannava Cefalù Orazio al pagamento di una multa di C 1500,00, avendolo riconosciuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen..

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato, affidandolo ad un solo motivo riguardante l'erronea valutazione delle prove.

3. L'atto d'appello, ai sensi dell'art. 37, comma 2, d.lgs. n. 274/2000, veniva convertito in ricorso per cassazione.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l'assorbente ragione che il difensore che ha proposto l'atto di impugnazione, Avv. Fabio Sciascia, del Foro di Termini Imerese, con studio alla Via Pier Santi Mattarella n. 9, non è iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Infatti, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale; la relativa causa di inammissibilità integra un vizio originario dell'atto, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione, anche quando si tratti di un appello qualificato come ricorso per cassazione ai sensi del disposto dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Rv. 277208; Sez. 1 n. 33272 del 27/06/2013, Rv. 256998).

5. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi presentati da soggetti non legittimati, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 610 cod. proc. pen..

6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il