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Sentenza — n. 12386/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12386/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12386/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ricorrono, per mezzo dei loro difensori, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 29/12/2021, che ha dichiarato inammissibili i loro appelli contro la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 24 gennaio 2020: - Bevilacqua Egidio Antonio, condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, commesso il 03/06/2012 (capo E); -Bevilacqua Diodoro, condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, commesso in concorso con Bevilacqua Egidio Antonio il 03/06/2012 (capo E); - Di Girolamo Rosa, condannata per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625 nn.2 e 4 cod. pen., commesso il 17 aprile 2012 (capo G); - Busiello Salvatore, condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, commesso il 15 marzo 2012 (capo D);

Regesto Legislator

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art. 161 cod. pen; Sentenza — n. 12386/2023 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono fondati. Colgono nel segno le censure prospettate dai ricorrenti, perché correttamente evidenziano come la Corte di appello abbia omesso di rilevare l'estinzione dei reati loro ascritti per esserne maturata la prescrizione, ex art. 161 cod. pen., prima della pronuncia di appello - (intervenuta per Bevilacqua Egidio Antonio, Bevilacqua Diodoro e Busiello Salvatore il 27 settembre 2020, per Fusco Antonio il 7 novembre 2020 e per Di Girolamo Rosa il 30 agosto 2021, pur considerate le sospensione del relativo corso per 378 giorni) - ancorché con i rispettivi motivi di gravame fosse stato dedotto che la predetta causa di non punibilità avrebbe dovuto essere rilevata anche d'ufficio dal giudice dell'impugnazione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266819).

Parole chiave

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intervenuta prescrizione restituzione del termine ritardo ingiustificato dell'azione penale durata dell'infrazione estensione della procedura termine di revisione

Disposizioni normative citate

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art. 161 cod. pen
Colgono nel segno le censure prospettate dai ricorrenti, perché correttamente evidenziano come la Corte di appello abbia omesso di rilevare l'estinzione dei reati loro ascritti per esserne maturata la prescrizione, ex art. 161 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BEVILACQUA EGIDIO ANTONIO nato a TEANO il 28/07/1993 BEVILAQUA DIODORO nato a TEANO il 11/11/1991 BUSIELLO SALVATORE nato a TEANO il 05/03/1993 DI GIROLAMO ROSA nato a VITULAZIO il 29/07/1970 FUSCO ANTONIO nato a CAPUA il 24/12/1992 avverso la sentenza del 29/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ricorrono, per mezzo dei loro difensori, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 29/12/2021, che ha dichiarato inammissibili i loro appelli contro la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 24 gennaio 2020: - Bevilacqua Egidio Antonio, condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, commesso il 03/06/2012 (capo E); -Bevilacqua Diodoro, condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, commesso in concorso con Bevilacqua Egidio Antonio il 03/06/2012 (capo E); - Di Girolamo Rosa, condannata per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625 nn.2 e 4 cod. pen., commesso il 17 aprile 2012 (capo G); - Busiello Salvatore, condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, commesso il 15 marzo 2012 (capo D);

2. Ricorre altresì avverso l'intestata sentenza Fusco Antonio, limitatamente al delitto di cui agli artt. 110, 624-bis cod. pen., commesso il 26 aprile 2012, costituendo lo stesso, contestatogli al capo K), il solo reato per il quale in appello è stata confermata la condanna inflittagli.

3. I ricorsi sono fondati. Colgono nel segno le censure prospettate dai ricorrenti, perché correttamente evidenziano come la Corte di appello abbia omesso di rilevare l'estinzione dei reati loro ascritti per esserne maturata la prescrizione, ex art. 161 cod. pen., prima della pronuncia di appello - (intervenuta per Bevilacqua Egidio Antonio, Bevilacqua Diodoro e Busiello Salvatore il 27 settembre 2020, per Fusco Antonio il 7 novembre 2020 e per Di Girolamo Rosa il 30 agosto 2021, pur considerate le sospensione del relativo corso per 378 giorni) - ancorché con i rispettivi motivi di gravame fosse stato dedotto che la predetta causa di non punibilità avrebbe dovuto essere rilevata anche d'ufficio dal giudice dell'impugnazione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266819).

4. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 22 febbraio 2