Ordinanza — n. 12385/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASSARI GAETANO JONATHAN nato a CATANIA il 09/02/1993 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Fassari Gaetano Jonathan era stato condannato per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso è inammissibile, poiché completamente versato in fatto e diretto a sollecitare - al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza - una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624-bis cod. pen; Ordinanza — n. 12385/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624-bis cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso è inammissibile, poiché completamente versato in fatto e diretto a sollecitare - al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza - una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASSARI GAETANO JONATHAN nato a CATANIA il 09/02/1993 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Fassari Gaetano Jonathan era stato condannato per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso è inammissibile, poiché completamente versato in fatto e diretto a sollecitare - al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza - una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, gakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, in senso contrario, non vale la qualificazione operata dal ricorrente dei presunti vizi come inosservanza di norme processuali, poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) - che il secondo motivo si pone in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale per la consumazione del reato di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata sotto il dominio esclusivo dell'agente anche se per breve tempo (Sez. 4, n. 22588 del 07/04/2005, Volpi, Rv. 232092;
Sez. 5, Sentenza n. 398 del 27/10/1992, De Simone, Rv. 193177); - che il terzo motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il consigliere estensore