Italian Court dismisses cassation appeals as generic and factually unsupported regarding burglary charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Grillo Antonino and Liconti Simone inadmissible. The appellants challenged a lower court conviction for burglary and related offenses, but the Court found their arguments to be either repetitive of previous grievances or factually unsupported assertions contradicting the trial record. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. a) and b) c.p.p.; Appeals must be specific and address new legal issues or factual contradictions; generic assertions or mere repetitions of lower court grievances render them inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRILLO ANTONINO nato a ACIREALE il 02/05/1965 LICONTI SIMONE nato a REGGIO CALABRIA il 31/08/1991 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Reggio Calabria aveva condannato Grillo Antonino e Liconti Simone per il reato di cui agli artt. 56-624-625 cod. pen. nonché il solo Liconti per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975; - che avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore; - che il primo motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati (cfr. la parte della sentenza nella quale la Corte territoriale, con motivazione ampia e priva di vizi logici, ricostruisce i fatti, evidenziando che gli imputati erano stati sorpresi dagli agenti della Questura di Reggio Calabria all'interno dell'edifico, subito dopo aver smontato gli infissi in alluminio e averli accatastati sul pavimento); - che il secondo motivo, relativo alla sola posizione del Liconti e al reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, è completamente versato in fatto ed è generico, risolvendosi in una mera asserzione, che si pone in contrasto con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore I