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Ordinanza — n. 12381/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12381/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12381/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO ANTONINO nato a MESSINA il 15/12/1964 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina - per quanto ancora qui di interesse - ha riformato la sentenza di assoluzione emessa in primo grado dal Tribunale di Messina, condannando D'Amico Antonino per il reato di cui all'art. 624-625 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso, in tutte le censure nelle quali si articola (giudizio di responsabilità, trattamento sanzionatorio, particolare tenuità del fatto), è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, inoltre, le censure relative al giudizio di responsabilità sono inammissibili perché versate completamente in fatto e sono rivolte a ottenere un'inammissibile pronuncia sulle valutazioni di merito fatte dalla Corte territoriale; che, in ogni caso, la Corte di appello, in ordine al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio, ha reso ampia e corretta motivazione, rispetto alla quale il ricorrente non si è effettivamente confrontato, rendendo così il ricorso privo anche della necessaria specificità estrinseca; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12381/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624-625 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso, in tutte le censure nelle quali si articola (giudizio di responsabilità, trattamento sanzionatorio, particolare tenuità del fatto), è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, inoltre, le censure relative al giudizio di responsabilità sono inammissibili perché versate completamente in fatto e sono rivolte a ottenere un'inammissibile pronuncia sulle valutazioni di merito fatte dalla Corte territoriale; che, in ogni caso, la Corte di appello, in ordine al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio, ha reso ampia e corretta motivazione, rispetto alla quale il ricorrente non si è effettivamente confrontato, rendendo così il ricorso privo anche della necessaria specificità estrinseca; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale impugnazione di decisioni amministrative motivazione inadeguata delle censure costituzionali ricorso di annullamento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO ANTONINO nato a MESSINA il 15/12/1964 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina - per quanto ancora qui di interesse - ha riformato la sentenza di assoluzione emessa in primo grado dal Tribunale di Messina, condannando D'Amico Antonino per il reato di cui all'art. 624-625 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso, in tutte le censure nelle quali si articola (giudizio di responsabilità, trattamento sanzionatorio, particolare tenuità del fatto), è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, inoltre, le censure relative al giudizio di responsabilità sono inammissibili perché versate completamente in fatto e sono rivolte a ottenere un'inammissibile pronuncia sulle valutazioni di merito fatte dalla Corte territoriale; che, in ogni caso, la Corte di appello, in ordine al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio, ha reso ampia e corretta motivazione, rispetto alla quale il ricorrente non si è effettivamente confrontato, rendendo così il ricorso privo anche della necessaria specificità estrinseca; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il consigl