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Ordinanza — n. 12379/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific evidence review and merit challenge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12379/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant challenged a conviction for threats but failed to cite specific factual distortions or legal errors. The court ruled the appeal was merely a merit review disguised as a procedural objection, lacking the required specificity under criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 612 c.p.; The appeal must specifically allege factual distortions or legal errors; general merit challenges or requests for new fact-finding are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specificity requirement merit review prohibition threats offense procedural defect minaccia nel diritto penale sanzioni penali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 612 c.p.
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Salerno aveva condannato Carbone Antonio per il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod.
art. 606 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, Giuliano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE ANTONIO nato a COLLIANO il 19/02/1949 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Salerno aveva condannato Carbone Antonio per il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza), con le quali la parte non si è effettivamente confrontata, rendendo in tal modo il ricorso carente anche sotto il profilo della specificità estrinseca; che, con specifico riferimento alla questione dell'efficacia intimidativa della minaccia proferita dall'imputato, va ribadito che, «ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia, non è necessario che la prospettazione di un male ingiusto intimidisca effettivamente il soggetto passivo, essendo invece sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente, in relazione alla situazione contingente, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima» (Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, Giuliano, Rv. 278740); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il P