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Ordinanza — n. 12377/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12377/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12377/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINI FRANCESCO nato a ASCOLI PICENO il 12/01/1993 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di L'Aquila - per quanto ancora qui di interesse - ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Martini Francesco era stato riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 56-624-625 e 624-625 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso, è inammissibile; - che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata); - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12377/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 56-624-625 e 624-625 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso, è inammissibile; - che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata); - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente

Parole chiave

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attenuazione della pena reato mancato pentito aggravamento della pena responsabilità scemata tentata truffa
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINI FRANCESCO nato a ASCOLI PICENO il 12/01/1993 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di L'Aquila - per quanto ancora qui di interesse - ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Martini Francesco era stato riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 56-624-625 e 624-625 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso, è inammissibile; - che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata); - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente