Ordinanza — n. 12375/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BLANARIU VASILE REMUS nato il 19/02/1978 CIOBANU VIORICA nato il 09/10/1988 CIOBANU MARIANA nato il 06/03/1987 OLARU CIPRIAN COSTANTIN nato il 24/03/1990 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 12375/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BLANARIU VASILE REMUS nato il 19/02/1978 CIOBANU VIORICA nato il 09/10/1988 CIOBANU MARIANA nato il 06/03/1987 OLARU CIPRIAN COSTANTIN nato il 24/03/1990 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BLANARIU VASILE REMUS nato il 19/02/1978 CIOBANU VIORICA nato il 09/10/1988 CIOBANU MARIANA nato il 06/03/1987 OLARU CIPRIAN COSTANTIN nato il 24/03/1990 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di L'Aquila ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la pronuncia con la quale il Tribunale di Vasto aveva condannato Blanariu Vasile Remus, Ciobanu Viorica, Ciobanu Mariana e Olaru Ciprian Costantin per il reato di cui agli artt. 624-625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore; - che l'unico motivo di ricorso, in tutte le censure nelle quali si articola, è inammissibile; - che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata); - che, «in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione» (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087;
Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206), come correttamente fatto, nel caso in esame, dalla Corte territoriale (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata); - che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Pr