Ordinanza — n. 12374/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZIERI PASQUALE nato a NAPOLI il 13/02/1940 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che Manzieri Pasquale ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 624-625 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso è inammissibile, in quanto si risolve in una generica censura al giudizio di responsabilità ed è, inoltre, diretto a sollecitare - al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza - una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12374/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624-625 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso è inammissibile, in quanto si risolve in una generica censura al giudizio di responsabilità ed è, inoltre, diretto a sollecitare - al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza - una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZIERI PASQUALE nato a NAPOLI il 13/02/1940 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Manzieri Pasquale ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 624-625 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso è inammissibile, in quanto si risolve in una generica censura al giudizio di responsabilità ed è, inoltre, diretto a sollecitare - al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza - una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, bkani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il consiglier